Art. 2.
(Rideterminazione del numero dei componenti delle commissioni tributarie e adeguamento degli organici delle medesime).

      1. Il numero complessivo dei componenti delle commissioni tributarie è stabilito in 5.000 unità.
      2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede all'adeguamento degli organici dei componenti delle commissioni tributarie, stabilito dalla tabella B allegata al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, secondo i seguenti princìpi:

          a) determinare la dotazione organica complessiva entro il limite massimo stabilito ai sensi del comma 1;

          b) ripartire l'organico di cui alla lettera a) tra le commissioni tributarie regionali e provinciali sulla base del flusso medio dei processi dell'ultimo triennio.

      3. I componenti delle commissioni tributarie in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge rimangono in carica, in soprannumero rispetto al limite stabilito ai sensi del comma 1, fino alla cessazione dall'incarico secondo le disposizioni vigenti alla medesima data. Non si procede a nuove nomine, in sostituzione dei componenti cessati dall'incarico, fino al raggiungimento della dotazione organica determinata per ciascuna commissione tributaria a norma della lettera b) del comma 2.